Cass. civ. n. 13403 del 26 maggio 2017

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo e passivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non viene meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza, o non, dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l’impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull’annullamento dell’atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato suddetto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie riunite in cui si chiedeva la declaratoria di esclusione dal procedimento elettorale delle liste collegate al candidato sindaco di un comune e la proclamazione di altro candidato sindaco, nonché la decadenza dalla carica di un consigliere provinciale per avere illegittimamente autenticato le firme delle liste collegate al medesimo candidato sindaco).

Testo massima n. 2


Nelle controversie in materia di elezioni amministrative, la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione al criterio di riparto del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva; per conseguenza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo, giusto l'art. 126 del d.lgs. n. 104 del 2010, a norma del quale "il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".

Testo massima n. 3


Spettano al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, senza che tale giurisdizione venga meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza o meno dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo.

Testo massima n. 4


Le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo e passivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non viene meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza, o non, dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato suddetto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie riunite in cui si chiedeva la declaratoria di esclusione dal procedimento elettorale delle liste collegate al candidato sindaco di un comune e la proclamazione di altro candidato sindaco, nonché la decadenza dalla carica di un consigliere provinciale per avere illegittimamente autenticato le firme delle liste collegate al medesimo candidato sindaco). (Regola giurisdizione).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE