Cass. pen. n. 47542 del 27 ottobre 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Dispositivo di sentenza civile - Natura - Atto pubblico fidefacente - Ragioni - Fattispecie.
In tema di falsità documentale, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. proc. civ., pur non avendo rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, è atto pubblico fidefacente, in quanto destinato a provare, fino a querela di falso, che la decisione riportata corrisponde a quella adottata in esito alla discussione in camera di consiglio, svoltasi in una determinata data tra i componenti di un determinato collegio giudicante. (Fattispecie relativa a soppressione del dispositivo di sentenza emesso da una Commissione tributaria regionale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 490
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35 PENDENTE
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 37
Cod. Civ. art. 2699
Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.