Avvocato.it

Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 11100 del 5 maggio 2017

Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 11100 del 5 maggio 2017

Testo massima n. 1

È improponibile la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, poiché l’effetto estintivo derivato da tale cancellazione determina il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore e la successione dei soci alla società ai fini dell’esercizio, nei limiti ed alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori insoddisfatti.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze