Cass. pen. n. 47562 del 27 ottobre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Giudizio cartolare di appello - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Trattazione orale - Omesso avviso al difensore di fiducia dell’imputato della richiesta formulata da una delle altre parti - Nullità - Deducibilità con ricorso per cassazione - Possibilità - Onere di allegazione del ricorrente - Indicazione - Fattispecie.


In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la nullità, derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della richiesta di trattazione orale del giudizio avanzata da una delle altre parti, può essere eccepita con il ricorso per cassazione a condizione che sia allegata specificamente la concreta ed effettiva menomazione che l'imputato abbia subito nell'esercizio del suo diritto di difesa per effetto della mancata comparizione in udienza del suo difensore. (Fattispecie in cui il difensore si era limitato ad eccepire di non aver potuto conoscere l'esito del procedimento in udienza).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 29349 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis
Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE