14 Mag Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 22809 del 29 settembre 2017
Testo massima n. 1
Qualora distinti giudizi di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, separatamente introdotti contro il responsabile ed il suo assicuratore da diversi danneggiati per il medesimo fatto, vengano ad essere successivamente riuniti avanti al medesimo giudice, il litisconsorzio che si realizza è di natura facoltativa, e tale rimane anche nella fasi di gravame, ancorchè comune ai giudizi riuniti sia l’accertamento della responsabilità del sinistro. Ne consegue che l’impugnazione proposta da uno dei danneggiati, anche se notificata all’altro, non legittima quest’ultimo ad impugnare in via incidentale tardiva la negazione della responsabilità rispetto alla propria domanda, poiché l’impugnazione tempestiva non è contro di lui rivolta e non si verte in ipotesi di inscindibilità delle cause.
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