Cass. pen. n. 4761 del 25 ottobre 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Riproposizione di una richiesta già rigettata - Deduzione di nuovi fatti o di nuove questioni - Dichiarazione di inammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. (Fattispecie relativa a nuova richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato che, rispetto alla precedente, solo parzialmente accolta dal giudice dell'esecuzione, riguardava una ulteriore condanna sopravvenuta per reato che, nella prospettazione difensiva, costituiva il collante tra tutti quelli oggetto dell'istanza).
Riferimenti normativi
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.