Cass. civ. n. 1248 del 18 gennaio 2017

Testo massima n. 1


In tema di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., l'art. 46 c.c., ai sensi del quale, ove la sede legale sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede anche quest'ultima, con conseguente validità della notifica ivi eseguita invece che presso la prima, vale a condizione che sia accertata l'esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio.

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