Avvocato.it

Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 6242 del 10 marzo 2017

Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 6242 del 10 marzo 2017

Testo massima n. 1

La notificazione a mezzo posta [ nella specie di un accertamento tributario ], qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata [ cd. C.A.D. ] e non anche della sua avvenuta ricezione.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze