Cass. civ. n. 6664 del 15 marzo 2017

Testo massima n. 1


L’incapacità di intendere e di volere della parte non è causa di sospensione del processo (nella specie, il procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità), con la conseguenza che, in caso di tardività dell’impugnazione, l’unico rimedio è costituito dalla richiesta di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE