Cass. pen. n. 4767 del 21 gennaio 2025
Testo massima n. 1
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procedibilità a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine previsto per proporre querela ai sensi dell'art. 85 d.lgs. citato - Causa di improcedibilità già maturata - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante ex art. 517 cod. proc. pen. -Possibilità - Sussistenza.
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, al pubblico ministero è consentita la contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio anche nel caso in cui l'improcedibilità si sia virtualmente prodotta. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale il giudice di merito aveva escluso che la declaratoria di improcedibilità potesse essere impedita dalla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in presenza della quale il reato è rimasto procedibile d'ufficio anche a seguito della Riforma Cartabia).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2 PENDENTE
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE