Cass. pen. n. 47673 del 19 ottobre 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FALSO GIURAMENTO DELLA PARTE (SPERGIURO) - IN GENERE


Configurabilità del reato - Ammissibilità del giuramento in sede civile - Rilevanza - Esclusione.


Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 371 cod. pen., non assume rilievo l'ammissibilità del giuramento secondo i parametri della legge civile, essendo demandato al giudice penale accertare esclusivamente la falsità della dichiarazione giurata, di talché la parte non può invocare eventuali lacune o improprietà della formula di giuramento, ferma restando la facoltà della parte medesima di addurre, ove occorra, precisazioni e chiarimenti, allo scopo di evitare la parziale falsità della risposta.

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 371 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

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Conformi: Cass. pen. n. 1039/2013

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