Cass. pen. n. 477 del 14 dicembre 2023

Testo massima n. 1


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE - Convenzione europea di estradizione - Onere di tempestivo invio della documentazione da parte dello Stato richiedente - Formalità convenute fra le parti - Legittimità - Fattispecie.


In tema di estradizione per l'estero sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'onere di invio degli atti nel termine di quaranta giorni dall'eseguito arresto, a pena di caducazione della misura cautelare provvisoriamente applicata, deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che garantisca l'attendibilità e la conformità agli originali dei documenti inoltrati dall'autorità straniera. (In motivazione la Corte ha precisato che la normativa convenzionale non esclude il ricorso, accanto alle "usuali forme di trasmissione" previste dalla Convenzione europea cit. e dai suoi protocolli, ad "altre forme" convenute fra le parti, quale, nella specie, l'invio telematico).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 47292 del 2009

Normativa correlata

Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE