Cass. civ. n. 4233 del 7 maggio 1987

Testo massima n. 1


In tema di divisione, deve intendersi per «comoda divisibilità» di un bene non tanto la mera possibilità di una sua materiale ripartizione tra gli aventi diritto, quanto la sua concreta attitudine ad una ripartizione da cui derivi a ciascun partecipante, o gruppo di partecipanti, un bene il quale, perdendo il minimo possibile dell'originario valore indotto dall'essere elemento di una entità unitaria, non abbia neppure a subire particolari limitazioni funzionali o condizionamenti. La relativa indagine, pertanto, deve essere effettuata in concreto, con riguardo alla possibilità di attribuire a ciascun condividente un'entità autonoma e funzionale, ed evitando, per contro, che rimanga in qualche modo pregiudicato l'originario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell'intero. (Alla stregua del surriportato principio, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici del merito secondo cui il frazionamento di un cespite costituito da un'azienda agraria avrebbe determinato «una notevole riduzione della produttività dei singoli lotti», ciascuno della superficie di circa un ettaro e taluni con difficoltà di approvvigionamento idrico).

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