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Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25831 del 31 ottobre 2017

Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25831 del 31 ottobre 2017

Testo massima n. 1

In tema di interruzione del processo, nel caso di evento con effetti interruttivi automatici, il termine per la riassunzione del giudizio decorre dall’effettiva conoscenza dello stesso, con la conseguenza che, ove l’evento risulti dalla relata di notifica di un atto giudiziario, detto termine decorre non dalla data della relata, bensì da quella in cui l’atto sia restituito dall’ufficiale giudiziario al notificante.

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