Cass. civ. n. 861 del 20 marzo 1969

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 1277 c.c., obbligazioni pecuniarie, soggette come tali al principio nominalistico, sono quelle originariamente costituite in valuta e non quelle che si traducono in espressione monetaria per sopravvenute vicende del rapporto, ossia per sostituzione al primitivo oggetto dell'obbligazione di una quantità di denaro che ne rappresenti l'equivalente. In quest'ultimo caso il debito tradotto in denaro, appunto perché è la risultante di una relazione di equivalenza, suole denominarsi debito di valore ed assume logicamente il suo indice quantitativo nel momento della liquidazione.

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