Cass. pen. n. 47769 del 22 novembre 2023
Testo massima n. 1
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procedibilità a querela del reato per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato per proporre querela - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante ex art. 517 cod. proc. pen., con conseguente procedibilità d'ufficio del reato - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, laddove sia decorso il termine per la presentazione della condizione di procedibilità ex art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante che rende il reato procedibile di ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento oggetto d'impugnativa sul rilievo che il tribunale non avesse consentito al pubblico ministero di contestare in via suppletiva la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nel capo di imputazione, che avrebbe reso il delitto procedibile di ufficio).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Costituzione art. 112
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 com. 1