Cass. civ. n. 21256 del 13 settembre 2017
Testo massima n. 1
Nel giudizio in cassazione, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare i soggetti che devono partecipare al processo quali litisconsorti necessari, provandone l'esistenza, ma anche di dimostrare i presupposti di fatto che ne impongono l'intervento, i quali devono emergere dagli atti e dai documenti delle fasi di merito, essendo incompatibili con il giudizio di legittimità l'acquisizione di nuove prove e lo svolgimento di attività istruttoria. (Nella specie, la S.C. in causa relativa al pagamento di imposte su acquisto di immobile, ha rigettato l'eccezione di non integrità del contraddittorio per mancata partecipazione al processo del coniuge in regime di comunione di beni del contribuente già parte in causa, in mancanza dell'allegazione del momento in cui la dimostrazione della qualità di litisconsorte era stata fornita ai giudici di merito e in mancanza di repliche all'affermazione dell'amministrazione fiscale che alla stipula del rogito l'unico comparso come acquirente era il contribuente già parte processuale).