Cass. civ. n. 12415 del 17 maggio 2017

Testo massima n. 1


In tema di ricorso per cassazione, non potendosi ritenere preclusa alla parte la possibilità di documentare la eventuale fondatezza delle proprie doglianze, non solo tramite l'utilizzo di espressioni verbali, ma anche avvalendosi di altre modalità di rappresentazione dei fatti, deve ritenersi ammissibile la modalità di redazione mediante inserimento, nel corpo dell'atto, di fotografie, immagini e grafici, a condizione, tuttavia, che in tal modo non sia eluso il divieto di produzioni documentali in sede di legittimità ex art. 372 c.p.c., e sempreché l'inserimento delle immagini o dei grafici sia rispettoso del requisito di specificità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., che impone in ogni caso alla parte di precisare in quale fase l'atto richiamato sia stato ritualmente introdotto nel processo e dove lo stesso sia eventualmente reperibile tra gli atti di causa.

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