Cass. civ. n. 8298 del 12 aprile 2011

Testo massima n. 1


In tema di esecuzione, quando sia autorizzata l'occupazione dell'immobile pignorato da parte di uno solo dei comproprietari senza il consenso degli altri, il regolamento dei rapporti tra i comproprietari resta estraneo alla procedura esecutiva; ne consegue che il pignoramento dell'immobile in comproprietà non determina l'estensione del vincolo, ai sensi dell'art. 2912 c.c.. anche sull'indennità di occupazione dovuta dal comproprietario occupante nei confronti degli altri, poiché detta indennità non può essere considerata un frutto dell'immobile pignorato, essendo, invece, un indennizzo finalizzato a perequare la posizione del comproprietario escluso dal godimento del bene stesso.

Testo massima n. 2


Quando la sentenza o il provvedimento di condanna hanno acquistato efficacia esecutiva, il credito, nella somma globale liquidata dal giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi di per sé sino al momento in cui non è estinto, sicché non c'è bisogno che il giudice pronunci un'apposita condanna al pagamento di tali interessi, coperti dall'efficacia esecutiva del titolo.

Testo massima n. 3


L'art. 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 24/02/2005).

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