Cass. civ. n. 3268 del 7 febbraio 2017

Testo massima n. 1


Il ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391 bis c.p.c. e 391 ter c.p.c. è improcedibile quando il ricorrente non depositi la copia autentica della sentenza, atteso che l’art. 391-bis c.p.c., rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 e seguenti, richiede l’osservanza di quanto prescritto nell’art. 369, comma 2, n. 2, del medesimo codice.

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