Cass. pen. n. 47900 del 13 ottobre 2023
Testo massima n. 1
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta impropria da reato societario - Reato presupposto di falso in bilancio ex art. 2621 cod. civ. "ante" riforma del 2015 - Elemento soggettivo - Individuazione.
In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio (previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo vigente "ante" riforma del 2015), quest'ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 1
Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Legge 27/05/2015 num. 69