Cass. pen. n. 47927 del 20 ottobre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Onere di depositare lo specifico mandato a impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione - Sussistenza - Ragioni.
In tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all'imputato assente, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che l'onere di allegare all'atto di impugnazione l'elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto anch'esso a pena di inammissibilità, opera nel solo caso in cui l'impugnazione generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio e, quindi, solo qualora si presenti un atto di appello, a nulla rilevando che l'impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 10/10/2022 num. 150 art. 33