Cass. civ. n. 4797 del 15 febbraio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Impugnazione - Opposizione agli atti esecutivi - Termine - Decorrenza - Dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento impugnato - Sussistenza - Termine massimo di proponibilità - Esaurimento della fase satisfattiva - Sussistenza.


In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento immobiliare decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza legale o di fatto di tale decreto, oppure di altro provvedimento che ne presuppone, necessariamente, l'emanazione; l'opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 89 del 2021

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

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