Cass. civ. n. 4797 del 15 febbraio 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Impugnazione - Opposizione agli atti esecutivi - Termine - Decorrenza - Dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento impugnato - Sussistenza - Termine massimo di proponibilità - Esaurimento della fase satisfattiva - Sussistenza.
In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento immobiliare decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza legale o di fatto di tale decreto, oppure di altro provvedimento che ne presuppone, necessariamente, l'emanazione; l'opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.