Cass. civ. n. 10577 del 4 maggio 2018

Testo massima n. 1


La domanda introduttiva di un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato (nella specie diritto al risarcimento del danno da responsabilità medica) richiede – ai fini dell'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. – l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la "causa petendi", non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti "ragione della domanda".

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