Cass. civ. n. 4805 del 23 febbraio 2024

Testo massima n. 1


DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Sentenza di divisione - Idoneità ad escludere la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del buon padre di famiglia - Esclusione - Condizioni - Conseguenze.


La sentenza di divisione non è di per sé idonea ad escludere la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, qualora essa non abbia specificatamente valutato la sussistenza o meno dei presupposti richiesti dall'art. 1062 c.c. e non consti dell'eventuale adozione - da parte del giudice - di statuizioni contrarie o incompatibili con la tale costituzione. In assenza, pertanto, delle predette condizioni essa opera non come provvedimento costitutivo delle eventuali servitù, bensì come fatto giuridico che, in correlazione con la situazione obbiettiva dei luoghi, determina il sorgere della servitù secondo lo schema della costituzione per destinazione del padre di famiglia.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12950 del 2000

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1062
Cod. Civ. art. 1031

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