Cass. civ. n. 17020 del 28 giugno 2018
Testo massima n. 1
In materia di giudizio di legittimità, chi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, a norma dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., è sollevato dall'onere di allegare la comunicazione (o la notificazione, se antecedente) dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello, qualora il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, poiché, in tal caso, non occorre dimostrare la tempestività dell'impugnazione.