Cass. pen. n. 48080 del 14 novembre 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Art. 314 cod. proc. pen. come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 del 2021 - Silenzio - Determinazione dell’indennizzo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.


In tema di riparazione per ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen., non costituendo ipotesi di colpa lieve, non osta al riconoscimento dell'indennizzo né assume rilevanza ai fini della sua determinazione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 19621 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 08/11/2021 num. 188 art. 4 com. 1
Direttive del Consiglio CEE 09/03/2016 num. 343 art. 7

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