Cass. pen. n. 48081 del 16 novembre 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE - Condanna alla rifusione delle spese della parte civile - Liquidazione - Annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione - Giudice del rinvio - Individuazione - Criteri - Fattispecie.


In tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatto al giudice penale "a quo", nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi all'art. 622 cod. proc. pen., nel caso in cui l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese o la determinazione della somma effettivamente liquidata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio al giudice civile la decisione che aveva liquidato unitariamente i compensi del patrono di parte civile, senza rappresentare le voci considerate in relazione alle singole attività difensive svolte e omettendo di indicare il criterio di valutazione della congruità della somma liquidata, discostandosi sensibilmente dai parametri medi tabellari).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 7519 del 2013

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

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