Cass. pen. n. 48083 del 16 novembre 2023
Testo massima n. 1
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Circolazione di veicolo per il quale non è necessario il rilascio di abilitazione alla guida - Sospensione della patente - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente "ex lege" alla commissione di illeciti avvenuta con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a chi si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. (Fattispecie relativa alla guida in stato di ebbrezza alcolica di un monopattino elettrico, veicolo equiparato ai velocipedi ai sensi dell'art. 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la cui conduzione non è richiesta la patente di guida).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Strada art. 222 CORTE COST.
Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 75 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST.