Cass. civ. n. 11673 del 12 maggio 2008
Testo massima n. 1
Gli interessi anatocistici vanno riconosciuti anche in relazione alle prestazioni previdenziali, nei limiti consentiti dall'art. 1283 c.c., nulla disponendo l'art. 429 c.p.c. in materia di anatocismo. Ne consegue, pertanto, che solo gli interessi sulla somma capitale, al netto, quindi, della rivalutazione, producono ulteriori interessi.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi