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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11575 del 22 giugno 2004

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11575 del 22 giugno 2004

Testo massima n. 1

In tema di scioglimento di comunione, ai sensi dell’art. 720 c.c., l’applicazione del criterio [ preferenziale e non obbligatorio ] di comprendere per l’intero, nella quota di uno dei coeredi, l’immobile non comodamente desumibile, postula che l’attribuzione dei beni avvenga a favore del condividente che sia titolare della quota maggiore rispetto a quella degli altri comunisti.

Testo massima n. 2

La disposizione di cui all’art. 789 c.p.c., nel prevedere che, in assenza di contestazioni all’udienza fissata per la discussione del progetto di divisione predisposto il giudice istruttore lo dichiari esecutivo, implica – per ciò stesso – che, invece, le eventuali contestazioni debbano essere espressamente sollevate nell’udienza in questione.

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