Cass. civ. n. 15023 del 15 luglio 2005

Testo massima n. 1


La disposizione che ammette l'anatocismo, dettata dall'art. 1283 c.c. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è quindi estensibile ai cosiddetti debiti di valore, quali quelli derivanti da responsabilità aquiliana.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE