Cass. civ. n. 3805 del 25 febbraio 2004

Testo massima n. 1


In relazione al contratto di fideiussione, la mancata previsione di un limite la quale attenga ai soli accessori del debito principale non comporta l'effetto della caducazione della garanzia, perché l'estensione della limitazione prevista per il debito principale agli accessori è stabilita dalla legge; ne consegue che, tutte le volte che la garanzia fideiussoria per obbligazioni condizionali o future sia prestata con l'indicazione dell'importo massimo garantito riferito al solo capitale, «oltre accessori e spese» l'importo predetto va inteso come limite della fideiussione per capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale.

Testo massima n. 2


Non si sottrae al divieto dell'anatocismo, dettato dall'art. 1283 c.c., l'apposita convenzione che, stipulata successivamente ad un contratto di garanzia e relativa alle obbligazioni derivanti da quel rapporto, preveda l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro, in quanto è idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi.<br>

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