Cass. civ. n. 4823 del 23 febbraio 2024

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese di lite - Riconoscimento della pretesa giudiziaria tra il deposito del ricorso e la notifica - Condizione per la compensazione - Sussistenza.


Nel rito del lavoro, la soddisfazione della pretesa avanzata col ricorso, intervenuta tra il deposito e la notifica dello stesso con conseguente cessazione della materia del contendere, può integrare le condizioni - fermo l'obbligo di adeguata motivazione - per disporre la compensazione, parziale o per intero, delle spese di lite.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

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