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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 29252 del 13 giugno 2017

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 29252 del 13 giugno 2017

Testo massima n. 1

Nel caso in cui il giudice abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e disposto la trasmissione degli atti al P.M., il successivo decreto di citazione a giudizio non deve essere preceduto dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari, poichè il pubblico ministero procedente non può più liberamente determinarsi all’esercizio dell’azione penale. [ Nel caso di specie, l’imputato era stato tratto nuovamente a giudizio a seguito della dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica dell’avviso al solo coimputato ].

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