Cass. pen. n. 48348 del 14 novembre 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE - Istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità - Art. 186, comma 9-bis, cod. strada - Provvedimento di rigetto dell'istanza non seguita dall'emissione di decreto di giudizio immediato ex art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
E' abnorme, determinando una stasi del procedimento alla luce della disciplina introdotta dall'art. 28 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'emissione del decreto penale di condanna, rigetti l'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza emettere decreto di giudizio immediato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nuova disciplina prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022, introduttiva del disposto di cui all'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., detta una regola generale di procedura, valida per tutte le ipotesi in cui l'interessato formuli istanza di applicazione di tale sanzione sostitutiva a seguito dell'emissione del decreto penale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST.
Cod. Strada art. 187 com. 8
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 28
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 PENDENTE
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 com. 2 CORTE COST.