Cass. civ. n. 4835 del 16 febbraio 2023
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Mancata disponibilità nel fascicolo della parte che lo aveva prodotto - Utilizzabilità ai fini della decisione - Presupposti - Modalità - Ordine di produzione del giudice - Ammissibilità.
In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 210
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123 bis