Cass. civ. n. 4835 del 16 febbraio 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Mancata disponibilità nel fascicolo della parte che lo aveva prodotto - Utilizzabilità ai fini della decisione - Presupposti - Modalità - Ordine di produzione del giudice - Ammissibilità.


In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12369 del 2014

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 210
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123 bis

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