Cass. pen. n. 30825 del 21 giugno 2017

Testo massima n. 1


L'impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità della elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilità di notificare il decreto a seguito dell'irreperibilità dell'interessato, nella quale l'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. prevede l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna.

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