14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 17089 del 5 aprile 2017
Testo massima n. 1
Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità anche mediante richiami atti a giustificare il “deficit” mnemonico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite ed utilizzate come se rese direttamente in dibattimento. [ Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta l’affermazione dei giudici di merito secondo cui il teste aveva espressamente confermato, a seguito di contestazioni, le dichiarazioni rese in precedenza, rispondendo alle sollecitazioni del P.M., a distanza di due anni e mezzo dai fatti, con l’espressione: “Confermo quanto dichiarato, ripeto, non ho l’immagine nitida ma se l’ho dichiarato questo è” ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]