Cass. pen. n. 39479 del 28 agosto 2017

Testo massima n. 1


L'appellante in via incidentale è soggetto al pagamento delle spese del procedimento quando tale impugnazione è dichiarata inammissibile o è rigettata, poiché la parte che propone appello incidentale è appellante a tutti gli effetti e la regola secondo cui l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità o di rinuncia a quello principale non determina una minore idoneità di esso a provocare eventuali modificazioni della decisione impugnata, anche per motivi diversi da quelli dell'appello principale.

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