Cass. civ. n. 1878 del 14 giugno 1972

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 1284 c.c. per la stipulazione di interessi superiori alla misura legale è necessaria la forma scritta ad substantiam. La mancanza di tale forma, pertanto, che importa la nullità della pattuizione può essere rilevata dal giudice anche di ufficio.

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