Cass. civ. n. 4849 del 16 febbraio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Litisconsorzio necessario - Presupposti - Accertamento della validità e convenienza di un contratto - In via incidentale - Necessaria partecipazione al giudizio del terzo contraente - Esclusione - Fattispecie.


Sussiste la necessità di rispettare il litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre tale esigenza allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, il quale, peraltro, non subisce alcun pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamento incidentale a costituire giudicato nei suoi confronti. (Principio affermato in tema di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2392 c.c., nella quale si invocava la nullità di una transazione al limitato fine di dimostrare la violazione dei doveri gestori commessa dai convenuti, con conseguente esclusione della necessità di partecipazione al giudizio da parte del terzo contraente).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 30525 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2932
Cod. Civ. art. 2393
Cod. Proc. Civ. art. 101
Cod. Civ. art. 1343
Cod. Civ. art. 1345

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE