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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9989 del 5 marzo 2018

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9989 del 5 marzo 2018

Testo massima n. 1

Il sequestro probatorio nei confronti di un giornalista avente ad oggetto atti e documenti relativi all’esercizio della sua attività professionale deve conformarsi con rigore al criterio di proporzionalità tra il contenuto del provvedimento ablativo e le esigenze di accertamento dei fatti oggetto delle indagini ex art. 200, comma 3 cod. proc. pen. e art. 10 CEDU come interpretato dalla Corte EDU, evitando quanto più é possibile interventi invasivi nella sfera professionale. [ Fattispecie in cui é stato ritenuto illegittimo il sequestro indiscriminato di supporti telefonici ed informatici ad un giornalista, alla sua convivente ed alla sua ex moglie ].

Testo massima n. 2

In tema di sequestro probatorio, l’esecuzione di una perquisizione e sequestro nei confronti di una delle persone indicate dagli art. 200 e 201 cod. proc. pen. non deve essere preceduta dall’avvertimento della facoltà di opporre il segreto professionale [ nella specie connesso all’attività di giornalista ] o di ufficio e può dunque essere eseguita nelle forme ordinarie, senza ulteriori limitazioni sino all’opposizione per ” iscritto” del limite.

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