Cass. pen. n. 8880 del 23 febbraio 2018

Testo massima n. 1


In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'impiego di una motivazione sintetica del decreto che autorizza il ritardo nel deposito dei verbali e delle registrazioni sino alla conclusione delle indagini preliminari non determina l'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni, atteso il mancato richiamo nell'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. del comma 5 dell'art. 268 cod. proc. pen., né, in assenza di un'esplicita previsione normativa, costituisce un vizio censurabile in sede di legittimità.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE