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Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 6223 del 9 febbraio 2018

Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 6223 del 9 febbraio 2018

Testo massima n. 1

Avverso il provvedimento del g.i.p. che abbia disposto la sostituzione dei beni che formano oggetto di sequestro preventivo non può essere proposto ricorso diretto per cassazione, ammesso soltanto nei confronti del provvedimento impositivo della misura, ma appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. [ In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato come appello il ricorso avverso il provvedimento di sostituzione del sequestro di conti correnti con il sequestro di un immobile e trasmesso gli atti al tribunale del riesame ].

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