Cass. pen. n. 16381 del 20 dicembre 2018
Testo massima n. 1
Ad integrare l'inganno necessario alla configurabilità del delitto di cui all'art. 294 cod. pen. non bastano le semplici suggestioni, le promesse chimeriche, le forzature dialettiche, le prospettazioni incomplete o tendenziose di situazioni nazionali o locali e le interpretazioni faziose di eventi, ma occorre una condotta che faccia ricorso a qualsiasi mezzo fraudolento idoneo ad esercitare sull'elettore una pressione di tale intensità da indurlo a determinarsi, nell'esercizio di un diritto politico, in modo contrario alla sua reale volontà.