Cass. pen. n. 11068 del 13 marzo 2018

Testo massima n. 1


In tema di arresto di straniero alloglotta, nel caso di mancata o incompleta traduzione della comunicazione inerente alle garanzie ed ai diritti difensivi, previsti dall'art. 386, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., il diritto di difesa nei confronti dell'arrestato è comunque soddisfatto dall'assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che traduca le contestazioni e le ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimemnto nei suoi confronti, nonchè dalla traduzione anche orale dell'ordinanza cautelare emessa all'esito della predetta udienza.

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