Cass. pen. n. 48565 del 11 ottobre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Appello del pubblico ministero avverso sentenza assolutoria - Sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato non condizionato - Obbligo di rinnovazione istruttoria - Esclusione.


In caso di appello del pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, l'obbligo di rinnovazione istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con l'art. 34, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) non opera nel caso in cui la sentenza gravata sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato non condizionato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 11490 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. I
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

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