Cass. pen. n. 6959 del 13 febbraio 2018
Testo massima n. 1
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell'art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa a seguito dell'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, nel corso della quale il giudice per le indagini preliminari aveva espressamente invitato le parti a prendere in esame anche il tema della possibile archiviazione ai sensi dell'art.131-bis cod.pen.).
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