Cass. pen. n. 48579 del 11 ottobre 2023

Testo massima n. 1


PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Processi pendenti in Cassazione - Individuazione - Riferimento alla sentenza di appello - Conseguenze - Proponibilità dell'istanza innanzi al giudice dell'esecuzione.


Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, al fine di escludere l'applicabilità della disciplina transitoria, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 34091 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 20
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 PENDENTE

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